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L’affitto d’azienda nella liquidazione giudiziale

L’art. 212 del D.Lgs. 14/2019, analogamente all’art. 104-bis del R.D. 267/1942, stabilisce che, su proposta del Curatore, pure prima della presentazione del programma di liquidazione (art. 213 CCII), il Giudice Delegato – previo parere favorevole del Comitato dei Creditori – può autorizzare l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.

La scelta dell’affittuario è effettuata dal Curatore, a norma dell’art. 216 CCII, sulla base di stima, assicurando – con adeguate forme di pubblicità – la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta è effettuata tenendo conto, oltre che del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività d’impresa, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto d’affitto stipulato dal Curatore, nelle forme previste dall’art. 2556 c.c., deve prevedere:

  • il diritto del Curatore di procedere all’ispezione della azienda;
  • la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge;
  • il diritto di recesso del Curatore dal contratto, che può essere esercitato, sentito il Comitato dei Creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione;
  • una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del Giudice Delegato e previo parere favorevole del Comitato dei Creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il Curatore, entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 del codice civile.