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L’accesso della società al concordato preventivo

L’art. 120-bis del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come il concordato preventivo, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

Ai fini del buon esito della ristrutturazione, il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonchè fusioni, scissioni e trasformazioni.

Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.

Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell’art. 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

Le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.