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La valutazione dell’azienda nelle procedure concorsuali

La valutazione dell’azienda da parte degli organi giudiziali può essere richiesta per vari scopi, a seconda anche dell’obiettivo ricercato, ma spesso per rispettare un obbligo di legge e determinare quale sia il beneficio – ovvero l’assenza di pregiudizio – recato ai creditori, o più semplicemente per verificare che il prezzo dell’azienda da cedere o il valore della stessa sia congruo in confronto all’offerta alternativa in una proposta di concordato, od anche per determinare il corretto canone di affitto dell’azienda, così come per quantificare il valore della garanzia che il terzo affittuario è tenuto a fornire per assicurare che non venga depresso o disperso il patrimonio caduto in procedura e consegnato al terzo.

Le “Linee guida per la valutazione di aziende in crisi”, pubblicate da CNDCEC e SIDREA, ritengono che il professionista debba tenere conto della reale situazione in cui versa l’azienda, il ramo della stessa, che si intende cedere, affittare o conferire.

Nel caso dell’affitto d’azienda, il professionista deve considerare l’effettiva capacità di creazione dei flussi finanziari attesi nell’orizzonte interessato, senza considerare i benefici apportati dalla possibile gestione del terzo affittuario. L’operazione deve essere valutata considerando le finalità conservative e di mantenimento dell’efficienza dei complessi aziendali, nonché dei costi di manutenzione che il terzo potrebbe essere tenuto a sopportare o assumere a proprio carico.

La valutazione dell’azienda in crisi può, inoltre, essere richiesta nell’ambito dei piani attestati di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII). È il caso, ad esempio, della valutazione delle partecipazioni o dei rami d’azienda da cedere, delle stime su cui basare la determinazione del canone equo di affitto dell’azienda o di quelle per attestare le alternative di soddisfazione concretamente praticabili. In tali situazioni, la valutazione non ha soltanto una finalità informativa nei confronti degli organi sociali, ma da essa derivano effetti giuridici sostanziali in capo ai terzi, e in particolare ai creditori cui sono destinati i flussi del piano. In queste circostanze, il professionista è tenuto a basare la valutazione su elementi quanto più possibile oggettivi e dimostrabili, che caratterizzano l’azienda al momento della stima e che sono riscontrabili nei confronti della generalità dei partecipanti al mercato. A meno che le circostanze specifiche dell’incarico non impongano diversamente, le Linee guida CNDCEC-SIDREA sono dell’avviso che la valutazione debba orientarsi sulle configurazioni di valore che esprimono il valore che la generalità dei partecipanti al mercato attribuirebbe all’azienda in funzione dei benefici che essa può produrre in normali condizioni di gestione. Nel caso informazioni prospettiche basate su assunti ipotetici, ovvero eventi futuri e azioni che hanno uno scenario probabilistico, tra cui si annoverano le situazioni in cui le imprese stanno considerando un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale, il professionista deve rivolgere una particolare attenzione a tali discontinuità, che determinano informazioni prospettiche non dimostrate dai dati storici e la cui probabilità di verificazione è difficilmente supportata da elementi oggettivi e dimostrabili, verificando se sussistano gli elementi per ritenere probabile la realizzazione delle previsioni.