L’art. 63, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce che – nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari, agevolati oppure ad efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 CCI) – il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi, l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale: tale circostanza forma oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.
La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCI è depositata presso gli uffici competenti rispetto all’ultimo domicilio fiscale del debitore: deve anche essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che tale documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle componenti attive del patrimonio (art. 63, co. 2, CCI).
L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’Ufficio. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalla competente Direzione Interregionale, Regionale e Interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale.
L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della Riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
Nel caso in cui, l’Agenzia delle Entrate (e/o l’Inps e l’Inail) rifiuti il proprio consenso, o non si esprima entro 90 giorni dal deposito della proposta, l’ente creditore è tecnicamente considerato un «creditore estraneo all’accordo», che deve essere pagato al 100% entro 120 giorni dalla scadenza del credito (o dall’omologazione se già scaduto a tale data), salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione del c.d. cram down fiscale e previdenziale previsto dall’art. 63, co. 2-bis, CCI.
La transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 62, co. 3, CCI).