L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può richiedere telematicamente, al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 2, co. 1, del D.L. 118/2021). Tale professionista ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della suddetta situazione di difficoltà, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Pertanto, l’esperto, dopo aver accettato l’incarico (art. 5, co. 4, del D.L. 118/2021), convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica: se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Diversamente, l’esperto, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione dell’imprenditore oppure in un momento successivo, né da notizia a costui e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata (art. 5, co. 5, del D.L. 118/2021).
In esito alle trattative, se è individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale oppure equilibrio economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore “sopra soglia”, le parti, possono (art. 11, co. 1, del D.L. 118/2021):
- concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 14 del decreto, se – secondo la relazione finale dell’esperto (art. 5, co. 8, del D.L. 118/2021) – è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- definire una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182-octies del R.D. 267/1942;
- perfezionare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti dell’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 (esenzione da revocatoria fallimentare), senza che occorra l’attestazione prevista da questa disposizione.
In alternativa, a norma dell’art. 11, co. 2, del D.L. 118/2021, l’imprenditore può depositare un’istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. 267/1942, oppure, a norma dell’art. 11, co. 3, del D.L. 118/2021:
- predisporre il piano attestato di risanamento;
- all’esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del D.L. 118/2021);
- accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. 267/1942 (concordato preventivo e fallimento), dal D.Lgs. 270/1999, o dal D.L. 347/2003 e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.
Nel caso delle imprese “sotto soglia” (c.d. non fallibili) di cui all’art. 17, co. 1, del D.L. 118/2021, i possibili esiti delle trattative sono definiti dal successivo co. 4:
- concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale, oppure con il contenuto delle convenzioni di moratoria (art. 182-octies del R.D. 267/1942);
- stipulare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, senza che occorra l’attestazione prevista da tale norma;
- proporre l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 7 della L. 3/2012;
- chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14-ter della L. 3/2012;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del D.L. 118/2021).