placeholder

La modifica del piano o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

L’art. 58 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021, introduce alcune norme innovative, dirette a dirimere la sopravvenuta necessità di rettificare il piano sottostante all’accordo di ristrutturazione dei debiti, e anche l’intesa stessa, prima o dopo l’omologazione.

Nel primo caso, il co. 1 stabilisce che, se prima dell’omologazione intervengono mutamenti sostanziali nel piano, il professionista indipendente deve rinnovare la propria relazione di attestazione (art. 57, co. 4 del D.Lgs. 14/2019) e, conseguentemente, il debitore deve richiedere ai creditori partecipanti all’accordo il rinnovo della manifestazione del proprio consenso. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali dell’accordo.

L’art. 58, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 affronta, invece, l’ipotesi in cui le modifiche sostanziali del piano si rendano necessarie dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: in tale circostanza, l’imprenditore apporta le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. È, inoltre, stabilito un ulteriore adempimento, coerente con il momento, successivo all’omologazione, in cui intervengono le modifiche: il piano mutato e l’attestazione rinnovata devono essere pubblicati nel Registro delle imprese, e di tale iscrizione è dato avviso ai creditori – mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata – affinchè, entro 30 giorni dalla ricezione, possano opporsi avanti al tribunale, nelle forme dell’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 48 del D.Lgs. 14/2019). In altri termini, in assenza di opposizioni da parte dei creditori, la modifica del piano non comporta un passaggio giudiziale, con l’effetto che prosegue l’esecuzione dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti.