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La domanda di concordato minore

La domanda di concordato minore (art. 68 del D.Lgs. 14/2019) deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’art. 27, co. 2, CCII. Se nel circondario del Tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’Albo dei Gestori della Crisi di cui al D.M. 202/2014. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.

L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato con riguardo al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013.

L’OCC, entro 7 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’Agente della Riscossione e agli Uffici Fiscali, anche degli Enti Locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro 15 giorni devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, del codice civile.