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La costituzione del gruppo IVA

L’art. 70-quater del DPR 633/72 stabilisce che il gruppo IVA si costituisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente – al momento dell’esercizio dell’opzione, e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione (art. 1 co. 1 del DM 6 aprile 2018) –  i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al precedente art. 70-ter del DPR 633/72.

In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei predetti soggetti:

  • è recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;
  • il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione – con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo (art. 1 co. 4 del DM 6 aprile 2018) – per partecipare al gruppo medesimo.

L’opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies co. 5 del DPR 633/72, denominata modello AGI/1, nel quale sono indicati:

  • la denominazione del gruppo IVA;
  • i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso;
  • l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72;
  • l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
  • l’elezione di domicilio presso il rappresentante del gruppo IVA da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
  • la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA (art. 1 co. 2 del DM 6 aprile 2018).

Qualora la dichiarazione sia presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione è trasmessa dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione è efficace dal secondo anno successivo: in sede di prima applicazione, è stato, tuttavia, previsto che “la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione” (art. 7 del DM 6 aprile 2018).

Al gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, a cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni ed in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA (art. 1 co. 5 del DM 6 aprile 2018): in osservanza dell’art. 35-quarter del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita IVA del gruppo e i dati dei suoi partecipanti (art. 1 co. 6 del DM 6 aprile 2018).