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Liquidazione giudiziale e poteri d’indagine del Curatore

L’art. 49, co. 3, lett. f), del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

  1. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
  2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  3. ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010;
  4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
  5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti riguardanti i rapporti con l’impresa debitrice.

Si ricorda, infine, che i poteri d’indagine previsti dall’art. 49, co. 3, lett. f), del D.Lgs. 14/2019 sono esercitabili anche dal Commissario Giudiziale, nominato dal Tribunale – ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. b), CCII –  a seguito del deposito, da parte del debitore, di una domanda “prenotativa” di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano o degli accordi.