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I controlli dei sindaci sugli accordi di ristrutturazione dei debiti

La norma di comportamento 11.5, elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stabilisce che l’organo di controllo:

  • nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, co. 6, del R.D. 267/1942), vigila che il professionista incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall.);
  • verifica che questa dichiarazione abbia i contenuti di forma fissati dalla legge;
  • successivamente, e ai fini della concessione del decreto di divieto o di sospensione di azioni esecutive o cautelari da parte del Tribunale, accerta che il c.d. pre-accordo, con la documentazione a corredo e la dichiarazione del professionista, sia depositato presso il Tribunale e il Registro delle Imprese.
  • una volta concesso il decreto, vigila che nei termini indicati dalla legge e fissati nel  decreto del Tribunale vengano depositati gli accordi di ristrutturazione e la relazione di attestazione redatta dl professionista.

Successivamente, l’organo di controllo prende conoscenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati ai sensi dell’art. 182-bis L.Fall., pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito degli stessi. Esso svolge la funzione di vigilanza  ex art. 2403 c.c. che, in tale occasione, viene esercitata anche con riferimento alla predisposizione della attestazione degli accordi già formalizzati e all’esecuzione del piano. In particolare, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico:

  • accerta che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo medesimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
  • verifica che il contenuto formale dell’attestazione (e della dichiarazione) del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • controlla che gli accordi, con la documentazione a corredo e l’attestazione del professionista, siano depositati presso il Tribunale per l’omologazione e il Registro delle imprese per la pubblicazione.

A seguito dell’omologazione, da parte del Tribunale, degli accordi, l’organo di controllo vigila – per l’intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione – sulle modalità di integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi nei termini stabiliti dalla legge (120 giorni dall’omologazione degli accordi in caso di crediti già scaduti ovvero 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti) e sulla esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate negli accordi di ristrutturazione. È, pertanto, opportuno che richieda informazioni agli amministratori e che vigili soprattutto laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni degli accordi. In tal caso, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze, nonché adottare le opportune iniziative.