placeholder

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”, disciplinati dall’art. 57 del D.Lgs. 14/2019, sono conclusi –  dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o insolvenza (art. 2 CCII) – con i creditori che rappresentino almeno i 60% dei crediti («quorum legale»), e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.

Si fondano su un piano economico – strategico che può avere finalità di risanamento o di liquidazione: devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza dei relativi crediti, oppure dall’omologazione se già scaduti a tale data.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e il sottostante piano, devo essere attestati da un professionista indipendente, in funzione della pubblicazione nel Registro delle Imprese – che attribuisce efficacia giuridica agli accordi – e del deposito in Tribunale dell’istanza di omologazione (art. 40 del D.Lgs. 14/2019).

I creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione in Tribunale, mediante memoria depositata entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese (art. 48 CCII).

Il Tribunale fissa l’udienza di omologazione  in Camera di Consiglio, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione.

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del Collegio, e sentito il Commissario Giudiziale, omologa con sentenza gli accordi di ristrutturazione dei debiti.