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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa

L’art. 20, co. 1, lett. e), del D.L. 118/2021 ha sostituito l’art. 182-septies del R.D. 267/1942, allargandone l’ambito applicativo, con riferimento ai procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021 (art. 20, co. 2, del D.L. 118/2021). È, infatti, stabilito che gli effetti degli accordi – analogamente a quanto previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 maggio 2022 – possano essere estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria omogenea, per posizione giuridica ed interesse economico, i quali possono, pertanto, essere anche diversi da quelli finanziari, come, invece, previsto nel previgente art. 182-septies, co. 1, del R.D. 267/1942.

L’altra novità significativa è rappresentata dall’introduzione, a dispetto degli accordi con intermediari finanziari, della condizione secondo cui l’intesa deve prevedere “la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta” (art. 182-septies, co. 2, lett. b), del R.D. 267/1942).

L’art. 182-septies, co. 5, del R.D. 267/1942 ha, invece, sostanzialmente confermato la versione previgente dell’art. 182-septies L.Fall., nella parte in cui (co. 1-4) consentiva – nel caso di passività verso banche e intermediari finanziari non inferiori al 50% dell’indebitamento complessivo – di richiedere al tribunale, in sede di omologazione, di estendere gli effetti degli accordi di ristrutturazione ai creditori non aderenti appartenenti ad una categoria omogenea, per posizione giuridica ed interesse economico, nella quale si fosse riscontrata un’adesione di creditori rappresentanti almeno il 75% dell’ammontare dei debiti inclusi in tale categoria. Rimane, pertanto, ancora possibile ricorrere agli accordi ad efficacia estesa con intermediari finanziari, anche se non è prevista la prosecuzione, in via diretta o indiretta, dell’attività dell’impresa, ovvero è prospettata una soluzione della crisi meramente liquidatoria: al ricorrere di tale ipotesi, restano, naturalmente, fermi i diritti dei creditori diversi da quelli finanziari.

Il novellato art. 182-septies, comma 6, del R.D. n. 267/1942 ha, inoltre, confermato il principio – contenuto nel previgente comma 3 – secondo cui non si tiene conto dell’ipoteche giudiziali iscritte, da tutti i creditori (e non più solo da quelli finanziari), nei 90 giorni precedenti alla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese.