L’art. 60 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce che il quorum, affinchè l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologabile, è ridotto dal 60% al 30%, se il debitore rispetta alcune specifiche condizioni:
- non propone la moratoria del pagamento al 100% dei creditori estranei agli accordi entro 120 giorni dalla scadenza del credito (o dall’omologazione, se già scaduti a tale data);
- non abbia richiesto e rinuncia espressamente a richiedere misure protettive.
Si tratta di una misura interessante, rispetto alla quale si nutrono, tuttavia, dubbi in merito all’effettivo seguito e successo della stessa, per diversi motivi, anche di natura tecnica: ad esempio, si consideri che la moratoria dei creditori estranei all’intesa non è un elemento proponibile dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a differenza di quanto avviene, per i creditori privilegiati, nel concordato preventivo con continuità aziendale (art. 86 del D.Lgs. 14/2019). Costituisce, infatti, un “accessorio” dell’istituto, previsto ex lege dall’art. 57 del D.Lgs. 14/2019, la cui osservanza – l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni – è condizione di procedibilità dell’istanza. Al di là di possibili profili formali, gli accordi agevolati pongono criticità ben più evidenti:
- la necessità di disporre di liquidità sufficiente per pagare alle naturali scadenze, senza ritardi, i creditori estranei all’intesa, che potrebbero, quindi, essere il 70% dei debiti, nella peggiore delle ipotesi, ovvero di creditori aderenti per il minimo del 30%;
- trovarsi in una situazione in cui si sono appena manifestati i sintomi di crisi, che non sono, pertanto, ancora noti all’esterno, ovvero non avere alcuna tensione finanziaria con i creditori.
L’accordo di ristrutturazione agevolato sembrerebbe, quindi, fondarsi su presupposti molto simili a quelli del piano attestato di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019) – assenza di moratoria legale dei creditori, e impossibilità di richiedere misure protettive nel periodo delle trattative – ma con alcuni elementi differenziali significativi, come la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili, nonché di formulare una proposta di transazione fiscale e contributiva.