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Fattura elettronica, redazione e consegna: novità del Decreto “Collegato Fiscale”

A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo elettroniche: tale obbligo riguarda sia le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA che quelle eseguite verso un consumatore finale. A questo proposito, si rammenta che la versione originaria dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevedeva un ambito applicativo più ampio dell’obbligo di fatturazione elettronica, in quanto riguardante le operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. Successivamente, tale disposizione è stata modificata dall’art. 15 del D.L. 119/2018, che ha eliminato il riferimento ai soggetti identificati in Italia, conformemente alla decisione del Consiglio UE del 16 aprile 2018, n. 593, con la quale l’Italia è stata autorizzata a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi “stabiliti nel territorio italiano”. In tal senso, si era, peraltro, già espressa l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 13/E/2018.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche tra soggetti privati sono già state definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 89757/2018: diversamente, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, è necessario fare riferimento alle disposizioni stabilite dal D.M. 55/2013.

Al fine di supportare i soggetti passivi IVA, l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute. In ogni caso, è sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica deve essere redatta utilizzando un personal computer, un tablet o uno smartphone e, poi, trasmessa al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che svolge alcuni specifici compiti: in primo luogo, verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, previsti dagli artt. 21 o 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. A questo proposito, si segnala che l’art. 11 del D.L. 119/2018 (c.d. Decreto “Collegato Fiscale”) ha apportato alcune modifiche all’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con effetto dal 1° luglio 2019:

  • al co. 2, tra gli elementi obbligatori della fattura, è inserita la lett. g-bis), che richiede l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero quella in cui è corrisposto, in tutto o parzialmente, il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
  • al co. 4, il primo periodo è stato sostituito, stabilendo che la fattura è emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. Questa novità non è, tuttavia, suscettibile di mutare il momento di esigibilità dell’IVA, né i termini per la conseguente liquidazione.

Alla luce di tali novità, pertanto, se la fattura è emessa nei 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento è necessario indicare la data di effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio, oppure quella in cui è riscosso – anche soltanto parzialmente – il corrispettivo.

Il Sistema di Interscambio deve, inoltre, controllare che siano esistenti la partita IVA del fornitore (cedente o prestatore) e quella del cliente (cessionario o committente), ovvero il codice fiscale di quest’ultimo.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In altri termini, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee, oltre all’indicazione dell’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura e – dal 1° luglio 2019 – della data di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 2, lett. g-bis), del D.P.R. 633/1972). Analogamente, rimangono valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita”, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 – nel rispetto del successivo art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972. Sotto il profilo operativo, questa norma può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento di effettuazione dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta. Si consideri, inoltre, che l’art. 10, co. 1, del D.L. 119/2018 ha integrato l’art. 1, co. 6, del D.Lgs. 127/2015, stabilendo che, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471:

  • non si applicano se la fattura elettronica è emessa, con le modalità di cui al co. 3, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
  • si applicano con riduzione dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

Relativamente alla registrazione delle fatture emesse, l’art. 12 del D.L. 119/2018 ha riformulato l’art. 23, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni: la registrazione non è, pertanto, più richiesta entro 15 giorni dall’emissione.

Rimane, tuttavia, ferma l’eccezione stabilita per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario, nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. b), del D.P.R. 633/1972), le quali devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione, e con riferimento al medesimo mese.