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La domanda di concordato preventivo “in bianco” nel Codice della Crisi

L’art. 44 del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi” o “CCII”) stabilisce, al co. 1, che il debitore può presentare la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 40 CCII) con la documentazione prevista dall’art. 39, co. 3, CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

Al ricorrere di tale ipotesi, il Tribunale emana un decreto con il quale fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore può depositare, alternativamente:

  • la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, CCII;
  • l’istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1, CCII;
  • la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (art. 64-bis CCII), con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, CCII.

Il suddetto provvedimento dell’autorità giudiziaria nomina un Commissario Giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Trova, altresì, applicazione l’art. 49, co. 3, lett. f), CCII, per effetto del quale il Commissario Giudiziale è autorizzare ad:

  • accedere alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria e dell’Archivio dei Rapporti Finanziari;
  • entrare nella banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, ed estrarne copia;
  • acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010;
  • ottenere la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
  • acquisire le schede contabili dei fornitori e clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

Il decreto del Tribunale di assegnazione dei termini stabilisce, inoltre, quanto segue:

  • dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, sino alla scadenza del termine. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel Registro delle Imprese su richiesta del Cancelliere;
  • ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine.

Il Tribunale, su segnalazione di un creditore, del Commissario Giudiziale o del Pubblico Ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini, quando:

  • accerta un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
  • vi è stata grave violazione degli obblighi informativi periodici;
  • non è osservato l’obbligo di versamento delle spese della procedura.

I suddetti termini non sono soggetti a sospensione feriale.