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Note di variazione IVA in diminuzione nelle procedure concorsuali

L’art. 18, co. 1, lett. a), del D.L. 73/2021 ha espunto dal co. 2 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, in tema di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione (facoltative), tutta la parte relativa alla crisi del cessionario o committente, facendola, poi, confluire, con modifiche, nel nuovo co. 3-bis. Quest’ultimo dispone, infatti, che la disciplina del co. 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale – se aperta dopo il 26 maggio 2021 – o da quella del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis del R.D. 267/1942 e 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019), oppure da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento (artt. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 e 56 del D.Lgs. 14/2019);

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Relativamente alle procedure concorsuali, il legislatore ha, pertanto, introdotto un criterio analogo a quello già previsto per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle perdite su crediti (art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986). A tale fine, il co. 10-bis dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 individua il momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale, con la data di uno dei seguenti provvedimenti:

  • sentenza dichiarativa del fallimento (o della nuova liquidazione liquidazione aperta a seguito di istanza presentata dal 15 luglio 2022);
  • provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

È rimasta, invece, invariata, a prescindere dall’orizzonte temporale di riferimento, la normativa – seppure collocata nel nuovo co. 3-bis), in luogo del previgente co. 2 – applicabile ai seguenti istituti:

  • accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese;
  • procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Sotto quest’ultimo profilo, è restato immutato anche il presupposto dell’infruttuosità della procedura esecutiva individuale, che il co. 12 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 continua ad individuare nelle ipotesi:

  • di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • di pignoramento di beni mobili, qualora dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore oppure la sua irreperibilità;
  • in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.