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Credito d’imposta per la formazione 4.0, novità della Legge di Bilancio 2019

L’art. 1, co. 78-81, della L. 145/2018 ha stabilito che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Industria 4.0” (art. 1, co. 46-55, della L. 205/2017) si applica anche alle spese di formazione sostenute dalle imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato –  nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto che questo credito d’imposta – fermo restando il limite massimo an­nuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le suddette attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali – è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, co­me individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) nell’elen­co 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Per l’attuazione di tali interventi, si applicano, in quanto com­patibili, le disposizioni del D.M. 4.5.2018.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né alla determinazione della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 ,del D.P.R. 917/1986;
  • è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. 241/1997.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, della Legge 244/2007 – per l’utilizzo dei crediti d’imposta, pari a 250.000 euro annui – e all’art. 34 della Legge 388/2000 (soglia massima di compensazione annua, fissata in 700.000 euro).

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati, in allegato al bilancio d’esercizio, dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza di cui all’art. 10 del D.Lgs. 39/2010.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dai suddetti obblighi.