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La svalutazione civilistica dei crediti

L’art. 2426, co. 1, n. 8), c.c. dispone che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo. Peraltro, il criterio del costo ammortizzato è obbligatorio – salvo che ricorrano specifiche cause di esonero, riconosciute dal principio civilistico di irrilevanza (art. 2423, co. 4, c.c.) o dagli standard contabili di riferimento – esclusivamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. L’art. 2435-bis, co. 8, c.c. chiarisce, infatti, che le società che predispongono il bilancio in forma abbreviata – e, conseguentemente, anche le micro-imprese, in virtù del richiamo operato dall’art. 2435-ter, co. 2, c.c. – possono iscrivere i crediti, in deroga all’art. 2426 c.c., al solo valore presumibile valore di realizzo.

Quest’ultimo è determinato rettificando, mediante un apposito accantonamento al fondo svalutazione, il valore nominale del credito, al fine di tenere conto di presunte perdite per inesigibilità. A tale proposito, il principio contabile nazionale OIC 15, par. 12, 13 e 26, precisa che:

  • la svalutazione (voce B)10)d) del conto economico) è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio;
  • la perdita è un evento certo e definitivo, che coincide con la parte del credito non più recuperabile, da iscriversi nella voce B)14) del conto economico, per la quota che eccede l’importo del credito già svalutato.

In particolare, un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore, ad esempio quando sussistono alcuni specifici indicatori (OIC 15, par. 60):

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  • il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  • sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  • dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato nei successivi periodi amministrativi a copertura di perdite realizzate sui crediti: l’eventuale incapienza del fondo comporta, pertanto, la rilevazione di una perdita contabile su crediti, da imputarsi alla voce B)14) del conto economico.